IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino e quando non sara' approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalita' di cui alla legge regionale 16 giugno 1992, n. 3 e successive modifiche.