IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978,
n.   20,   la   Giunta   regionale   e'   autorizzata  ad  esercitare
provvisoriamente, fino e quando non  sara'  approvato  per  legge  il
bilancio  della  Regione per l'anno finanziario 1993 e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio 1992,  secondo  gli  stati  di
previsione  e  con le modalita' di cui alla legge regionale 16 giugno
1992, n. 3 e successive modifiche.